COSA È UNA PRELATURA PERSONALE?

 Il 28 novembre 1982 san Giovanni Paolo II erigeva l'Opus Dei a Prelatura Personale.




Nel diritto della Chiesa Cattolica, la figura giuridica denominata prelatura personale è stata prevista dal Concilio Vaticano II. Il decreto conciliare Presbyterorum ordinis, (7-XII-1965) n. 10, stabiliva che per «l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo», si potessero costituire in futuro, fra altre istituzioni, «peculiari diocesi e prelature personali».

Spiegazione di cosa è una prelatura in nove parole:

1) Prelatura: circoscrizione ecclesiastica, vale a dire comunità di fedeli o parte del Popolo di Dio governata e guidata da un prelato con l’aiuto del suo presbiterio. 

 2) Personale: la giurisdizione e la missione della prelatura si delimitano con un criterio personale – non territoriale –: il tipo di fedeli destinatari della specifica cura pastorale per la quale è stata eretta la prelatura.

3) Prelato: pastore proprio, a capo della prelatura, che la governa con giurisdizione sui chierici ed i laici che configurano l’ambito della missione pastorale. Ha una potestà ordinaria propria. Normalmente è vescovo. 

 4) Presbiterio: è costituito dai sacerdoti che collaborano ministerialmente con il prelato nella missione pastorale a beneficio dei fedeli laici. I chierici si possono incardinare nella prelatura. Il Prelato ha la potestà di erigere un seminario nazionale o internazionale. 

 5) Fedeli laici: sono sottoposti alla giurisdizione del prelato in ciò che si riferisce al fine pastorale per il quale è stata eretta la prelatura a cui appartengono. Continuano ad essere fedeli delle diocesi in cui hanno il domicilio, esattamente come gli altri battezzati. 

 6) Rapporto con le diocesi: la giurisdizione del prelato è cumulativa con quella del vescovo diocesano e si circoscrive alla sua missione pastorale. È richiesto previamente il consenso del vescovo diocesano per svolgere il lavoro pastorale della prelatura, che si armonizza con la pastorale ordinaria della diocesi. 

 7) Norme giuridiche: secondo le previsioni del Concilio Vaticano II (Presbyterorum ordinis 10) e in continuità con il motu proprio Ecclesiae Sanctae 4, sono regolate dai canoni 294-297 del Codice di Diritto Canonico e dai propri Statuti. 

 8) Statuti: norme che definiscono la missione, l’ambito di giurisdizione e altri elementi costitutivi della prelatura nel quadro delle norme del Codice. Sono dati dalla Sede Apostolica. Disciplinano anche i rapporti con gli Ordinari locali. 

 9) Possibili prelature personali: la prima è stata la Prelatura dell’Opus Dei. La Sede Apostolica può erigerne altre per svolgere peculiari opere pastorali o missionarie a favore di varie regioni o di diversi gruppi sociali (emigranti, persone di una particolare professione, rifugiati politici, riti diversi da quello latino, gruppi di convertiti da altre confessioni, ecc.).




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